Art. 1 – Soggetto proponente
Cherrity srl, ha sede legale a Milano in via Adige 20 e sede amministrativa in Basiglio (MI) Palazzo Pacinotti, codice fiscale e partita iva 04541260966. N° REA 1755705
Art. 2 – Business
Cherrity srl è un’agenzia specializzata in Strategia e Comunicazione sociale, Raccolta Fondi, Direct Marketing, Corporate Fund Raising e Telemarketing/Donor Care , e che, nell’ambito di tali attività, si occupa di ideare, progettare, e gestire campagne di raccolta fondi, attraverso differenti metodiche di marketing avvalendosi di esperti collaboratori formati nel settore.
Art. 3 – Clienti
Al fine del presente documento viene definito “Cliente” il soggetto largamente inteso, pubblico o privato, con autonomia patrimoniale o meno (a titolo esemplificativo e non esaustivo società, ente, associazione, fondazione…) che si avvalga dei servizi offerti da Cherrity srl e che abbia stipulato accordi specifici e particolari.
Art. 4 – Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto
Il presente documento regola, governa e disciplina i contratti particolari conclusi con i Clienti che riportino il richiamo al presente documento definito “Condizioni Generali di Contratto”. Quanto dedotto nel presente documento è da intendersi parte integrante dei contratti particolari conclusi con i Clienti, prevalendo in caso di contrasto o possibile diversa interpretazione delle singole clausole. I contratti particolari potranno derogare alle presenti previsioni solo ed esclusivamente se espressamente specificato con dizioni uguali o analoghe a “a parziale deroga delle Condizioni Generali di Contratto”. Ogni eventuale deroga alle presenti condizioni generali dovrà avvenire con forma scritta e comunque con le garanzie adottate per il contratto particolare sia al fine della prova che al fine della valida esistenza della deroga. In caso di necessitata interpretazione del contratto, generale oparticolare ovvero parti di esso, le Parti fin da ora concordano di preservarne gli effetti e la validità complessivaex art. 1367 cc, espungendo nel caso le clausole necessarie che dovessero risultare nulle e/o annullabili, ferma lavalidità dei residui accordi.
Art. 5 – Conoscibilità delle Condizioni Generali di Contratto
Quanto dedotto nel presente documento deve intendersi pienamente conosciuto dal Cliente che sottoscriverà, nel contratto particolare, di aver preso piena visione e conoscenza delle Condizioni Generali di Contratto; la sottoscrizione varrà quale piena accettazione.
Art. 6 – Validità degli accordi
Le condizioni generali di contratto hanno efficacia dal momento della sottoscrizione del contratto particolare e per tutta la sua esecuzione, ferma la responsabilità delle Parti in ordine alla correttezza pre-contrattuale di cui all’art. 1337 cc nonché all’esecuzione degli accordi, generali e particolari intercorsi, secondo buona fede ex art. 1375 cc.
Art.7 – Natura delle obbligazioni contrattuali
I servizi offerti da Cherrity srl e dedotti nei contratti particolari devono intendersi obbligazioni contrattuali di mezzi e non di risultato, salvo ove espressamente previsto. A titolo esemplificativo e non esaustivo la quantità di RID indicati nei contratti particolari, individuata secondo l’esperienza del proponente, deve intendersi indicativa e prospettica e non quale quantità essenziale. L’eventuale differenza tra il risultato effettivamente raggiunto e quello prospettato al Cliente non esime quest’ultimo dall’adempimento puntuale delle proprie obbligazioni contrattuali.
Art.8 – Limitazioni di responsabilità
Ferma restando l’esecuzione del contratto secondo buona fede e correttezza ex art. 1175 cc e le previsioni dell’art. 1229 cc che escludono la limitazione di responsabilità per dolo o colpa grave, l’eventuale parziale inadempimento del contratto particolare di lieve entità e/o per colpa lieve non darà luogo ad azione di inadempimento e/o riduzione della controprestazione. Il materiale eventualmente fornito e prodotto da Cherrity srl al Cliente dovrà essere preventivamente approvato per iscritto; tale approvazione potrà anche pervenire via mail all’indirizzo ita_info@Cherrity.it a patto che la trasmissione elettronica contenga i singoli file di ogni singolo materiale-progetto, in formato non modificabile pdf, e che su ognuno di essi sia apposta la sottoscrizione del Cliente con la dicitura “per accettazione” o formula equivalente. Eventuali contestazioni dovranno pervenire a Cherrity srl entro e non oltre otto giorni di calendario dal ricevimento di ogni singola partita, il tutto a pena di decadenza dal diritto di richiesta danni. Il materiale fornito da Cherrity srl sarà conforme alle caratteristiche tecniche descritte nel preventivo e, laddove pattuito con il cliente, alle linee guida di produzione. Cherrity srl è responsabile del controllo qualitativo del materiale assicurando il rispetto degli standard concordati ed equivalenti, congrui e funzionali con le campagne oggetto di contratto. Qualora il Cliente non fosse soddisfatto della qualità di un dato materiale faranno fede le linee guida di produzione. Laddove il riscontro di insoddisfazione qualitativo non fosse regolato dalle linee guida di produzione, ogni eventuale contestazione dovrà essere necessariamente supportata dalla prova di correlazione fra i mancati risultati della campagna e l’eventuale insufficienza qualitativa. Eventuali ritardi nella consegna da parte del Cliente di documentazione, materiale, informazioni ed ogni altro elemento utile o necessario per il corretto adempimento delle obbligazioni di Cherrity srl non sarà in alcun modo imputabile al proponente che potrà, nei 10 giorni successivi, modificare unilateralmente eventuali termini e tempistiche dedotte nel contratto particolare al fine di permettere l’esatta prestazione; detta comunicazione dovrà avere la forma scritta e si riterrà tempestiva alla data di spedizione. Cherrity srl non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile di eventuali vizi, difetti e/o danni procurati da materiale fornito dal Cliente che fin da ora si impegna a manlevare parte proponente da eventuali richieste di danni di qualsivoglia natura. Cherrity srl, in particolare, per l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali, qualora si dovesse servire di spedizionieri e servizi postali di recapito, in alcun modo potrà essere ritenuta responsabile per il ritardo o la mancata consegna di quanto consegnato al soggetto terzo incaricato delle spedizioni o del recapito, salvo l’affidamento avvenga con tempi non conformi alle usuali tempistiche di consegna e recapito. Salva diversa indicazione del contratto particolare, i termini e le tempistiche di consegna al soggetto terzo incaricato del recapito, saranno individuate in modo generico nel preventivo fornito da Cherrity srl oppure nel c.d. mail plan ove esistente. La data effettiva di postalizzazione sarà confermata dopo che Cherrity srl avrà effettuato la prenotazione presso le Poste Italiane spa (o altro fornitore) e verrà comunicata al cliente mediante l’invio della scheda mailing debitamente compilata entro e non oltre 2 giorni dalla conferma da parte di Poste Italiane spa o del soggetto prescelto.
Art. 9 – Protezione dei dati personali, Privacy
Cherrity srl svolge la propria attività nel rispetto delle prescrizioni di legge introdotte dal DLgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e sue modificazioni.
Art. 10 – Corrispettivi e pagamenti
Il corrispettivo dovuto dal Cliente e dedotto nel contratto particolare (o suo allegato) è espresso in valuta euro ed ogni importo deve intendersi al netto dell’imposta IVA. In assenza di termini di pagamento dedotti nel contratto particolare questi si devono intendere a rimessa diretta previa presentazione di idonea documentazione fiscale quali, a mero esempio, avviso di pagamento o fattura. Il mancato rispetto dei termini di pagamento dedotti dalle parti darà luogo all’applicazione degli interessi moratori di cui al DL 231/2002. Il Cliente si impegna a fornire ogni utile documentazione ed informazione, a semplice richiesta di parte proponente e nei termini indicati nel contratto particolare, che permetta a quest’ultima il controllo e la determinazione degli importi utili per conseguire eventuali conguagli economici. Gli importi determinati a titolo di corrispettivo a favore di Cherrity srl devono intendersi al netto delle spese vive sostenute salvo diverso specifico accordo. Qualora il contratto particolare preveda prestazioni di mailing e durante l’esecuzione del medesimo le tariffe postali dovessero subire variazioni in aumento, le medesime saranno addebitate al Cliente.
Art.11 – Diritti d’autore, Copyright, trasferimento dei diritti di sfruttamento di elaborati.
Il corrispettivo sopra indicato, nel suo complesso, non prevede la cessione da Cherrity srl al Cliente dei diritti d’autore di Cherrity srl generatisi nell’ambito dell’espletamento di tutte le attività a questa affidate, comprensive della creatività, supervisione della produzione e della gestione di strumenti di comunicazione. I diritti su tutti i concetti, programmi elaborati, testi, documenti, o altri supporti di idee creative di Cherrity srl, presentati al Cliente per approvazione, e non approvati, o realizzati, restano incondizionatamente di proprietà di Cherrity srl. Su questi il Cliente non acquisisce alcun diritto di godimento. I diritti su tutti i concetti, programmi elaborati, testi, documenti, o altri supporti di idee creative di Cherrity srl, presentati al Cliente per approvazione, e approvati sono concessi esclusivamente in temporaneo godimento per il tempo strettamente necessario alla gestione degli invii relativi all’esecuzione della campagna di raccolta fondi in questione. Nessuna disposizione potrà essere interpreta in modo da autorizzare la manipolazione di concetti, programmi elaborati, testi, documenti, o altri supporti di idee creative di Cherrity srl senza l’espressa autorizzazione di quest’ultima. Se i concetti, programmi elaborati, testi, documenti, o altri supporti di idee creative di Cherrity srl sono già stati temporaneamente trasferiti al Cliente e questi, nel frattempo, è divenuto moroso nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali, una volta scaduta senza esito l’eventuale proroga concessa per l’adempimento contrattuale, la conseguente risoluzione del contratto comporterà l’integrale restituzione di tutto quanto fornito di Cherrity srl che si riserva ogni azione a tutela dei propri diritti di esclusiva sugli stessi.
Art. 12 – Riservatezza & Policy
Cherrity srl si impegna a svolgere la propria prestazione a favore del Cliente mantenendo la riservatezza sulle informazioni a questi riferibili non strettamente necessarie per l’esatto adempimento contrattuale. I collaboratori di Cherrity srl si atterranno alle specifiche indicazioni di raccolta di fondi in particolar modo in ordine ai mezzi di pagamento dedotti nel contratto particolare. I collaboratori di Cherrity srl in alcun modo potranno reclutare Sostenitori minorenni ed adotteranno ogni cautela nel contatto con i sostenitori per preservare e valorizzare l’immagine del Cliente evitando di risultare oltremodo insistenti recando disappunto o fastidio all’interlocutore. Il Cliente, al pari, è tenuto alla massima riservatezza circa i modelli operativi ed il know-how di Cherrity srl con divieto di utilizzo –anche successivamente alla conclusione del rapporto- di metodi, materiali ed informazioni delle quali sia venuta a conoscenza durante l’esecuzione del contratto.
Art. 13 – Cessione del contratto Il Cliente non potrà cedere il contratto concluso con Cherrity srl senza il preventivo consenso scritto di quest’ultima. In ogni caso il Cliente assumerà nei confronti di Cherrity srl la piena e totale responsabilità della mancata esecuzione da parte del cessionario delle obbligazioni eventualmente non adempiute rimanendone garante solidale.
Art. 14 – Clausola compromissoria
Eventuali controversie dipendenti e connesse al rapporto instaurato tra le parti saranno compromesse in arbitrato irrituale avanti a collegio formato da tre arbitri. Ogni parte nominerà il proprio arbitro che, a loro volta, nomineranno il terzo membro con funzioni di presidente. In caso di disaccordo il terzo arbitro sarà scelto tra i professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati del foro di Milano a cura del Presidente dell’Ordine o da Consigliere delegato, il tutto a cura della parte più diligente. L’arbitrato sarà attivato mediante invio di lettera raccomandata all’altra parte con nomina del proprio arbitro; l’altro arbitro dovrà essere scelto e comunicato entro 20 giorni di calendario con medesima forma; la nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente, dovrà avvenire nei successivi 30 giorni, trascorsi i quali di potrà delegare le nomina come previsto. Il tempo entro il quale dovrà essere emesso il lodo è di giorni 60 salvo diversa indicazione del collegio arbitrale. Il collegio di arbitri dovrà decidere secondo le norme di diritto temperate da regole di equità che tengano conto, a titolo esemplificativo, degli usi e consuetudini commerciali. Il collegio arbitrale, pur non ritenendosi vincolato alle formalità della procedura, emetterà tuttavia le proprie determinazioni nel rispetto del principio del contraddittorio. L’arbitrato avrà sede in Milano.
Art. 15 – Osservanza codice etico e normativa ex Dlgs.231/01
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che Cherrity Srl ha adottato, ai sensi e per gli effetti del Decreto lgs. 231/01 un Codice Etico ed un Modello Organizzativo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni; ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 231/01 il cliente si impegna, nei rapporti con Cherrity Srl, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell’art.1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel D.lgs 231/01, nel suddetto Codice Etico e nel Modello organizzativo approvati dal CdA di Cherrity Srl contenuti nel sito aziendale: http://www.Cherrity.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del D.lgs 231/01, del suddetto Codice Etico e/o del Modello organizzativo che sia riconducibile alla responsabilità del cliente e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest’ultimo per reati previsti dal D.lgs 231/01, sarà facoltà di Cherrity Srl recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.